PuntoIT n°117 Luglio.Agosto 2023

68 / LUGL I O - AGOSTO 2023 IL PRECEDENTE La Corte di Cassazione, in una sentenza del 2021, aveva stabilito che le erogazioni liberali ricevute dal lavoratore dipendente sono soggette alla tassazione ordinaria in quanto collegate al rapporto di lavoro e quindi da considerare come reddito. LE NORME SULLE MANCE SONO APPLICABILI SOLAMENTE AL SETTORE PRIVATO E AI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE NON SUPERIORE A CINQUANTAMILA EURO (COMMA 62 LEGGE DI BILANCIO) L’IMPORTO DEI VOUCHER È STATO ELEVATO A 10 EURO LORDI ALL’ORA, CIRCA 7,50 EURO NETTI I buoni lavoro nascono nel 2003 con la riforma Biagi con l’intento di far emergere il lavoro nero, per retribuire le attività lavorative di natura meramente occasionale; entrano in vigore nel 2008 e nel 2012 la riforma Fornero dispone il limite dei compensi annui non superiori a cinquemila euro. Nel 2016 ne viene introdotta la tracciabilità attraverso la procedura telematica. Successivamente il Decreto Legge n. 25/2017 abolisce i buoni lavoro che sono poi reintrodotti in maniera molto limitata dalla legge 96/2017 (di conversione del D.L. n. 50/2017), con lo strumento chiamato PrestO. Altra novità per le mance. Infatti la legge di Bilancio prevede che le mance non siano sottoposte a tassazione ordinaria, bensì ridotta. La norma riguarda camerieri, receptionist, baristi. Il comma 58 dispone che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande le somme destinate dai clienti ai lavora- tori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono soggette a un’imposta sostitutiva ridotta al 5 per cento, in sostituzione dell’aliquota ordinaria. Aviv Rachmadian on Unsplash Kate Townsend on Unsplash

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